Statuto

Il Melograno è un’APS (Associazione di Promozione Sociale) con sede in Via Acireale 19/A, Roma, P.I. 16942171006 e iscritta al RUNTS rep n.118755. È regolata dal suo statuto, riportato di seguito:

Art. 1 (Denominazione, Sede e durata)
Il presente Statuto disciplina l’ASSOCIAZIONE denominata “IL MELOGRANO APS”.

L’Associazione è un’Organizzazione senza scopo di lucro neppure indiretto, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed opera nell’ambito del D.lgs. n.117/2017 denominato “Codice del Terzo Settore”, nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’associazione è costituita nel rispetto dei requisiti richiesti dalle norme ed ha carattere volontario e libero. L’Associazione ha sede legale in ROMA. L’indirizzo all’interno del medesimo comune potrà essere modificato a mezzo di delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento fuori dal comune di Roma sara’ deliberato con delibera dell’assemblea dei soci. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 (Oggetto e finalità)
L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, apartitico e che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative ed ha lo scopo promuovere, in ogni possibile forma, iniziative di studio, dibattito e formazione finalizzate alla ricerca ed elaborazione, autonoma ed indipendente, di proposte comuni di trasformazione sociale, culturale economica e produttiva, alternative allo stato di cose presente nella cultura ed ispirate ai principi di libertà ed uguaglianza, di democrazia e giustizia.

L’Associazione svolgerà in particolare le seguenti attività:

– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

– radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

– organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

– formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Il sodalizio si propone, altresì, di dare vita ad eventi formativi artistico-teatrali, istruendo, in particolare, giovani allievi, per divulgare la conoscenza del teatro in genere, del canto, della recitazione, del public speaking, e delle arti in genere, e soprattutto con lo scopo di creare momenti di ritrovo e aggregazione.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire. L’Associazione, al suo interno, potrà costituire gruppi artistici aventi finalità divulgative.

L’Associazione si propone di attuare rassegne teatrali ed artistiche in genere, corsi di formazione nel campo della recitazione, della dizione, del canto, nonchè attività affini e/o ausiliare alle predette.

L’Associazione potrà:

– partecipare a gare e concorsi nel settore di interesse e potrà attuare iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo sociale;

– favorire la promozione di intese con istituzioni teatrali, accademiche, enti scientifici e culturali, nazionali ed internazionali, istituzioni pubbliche, ministeri, dipartimenti, etc.;

– istituire borse di studio e premi a favore di giovani artisti e teatranti, sia italiani che stranieri, nelle discipline di loro competenza, anche al fine di scongiurarne la dispersione e favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro a difesa dei beni comuni della conoscenza critica ed indipendente.

Attraverso la propria attività istituzionale l’Associazione si propone di elaborare, realizzare e promuovere iniziative culturali, eventi e manifestazioni che permettano di perseguire gli scopi sociali.

In particolare attraverso:

a) la realizzazione di prodotti di comunicazione, pubblicazioni di giornali e periodici, video, elaborati audio, web tv, podcast, Tv e radio digitale, cortometraggi, realizzazione di siti internet, documentari, articoli giornalistici, pillole informative, inchieste, iniziative e/o spettacoli teatrali ed artistici (anche itineranti), gestione di uffici stampa, ecc.;

b) la formazione, con l’organizzazione di seminari, corsi anche on-line, webinar, stage;

c) la preparazione e l’organizzazione anche per conto di terzi, di convegni, manifestazioni, concerti, eventi vari, in cui sia possibile dare rilievo all’aspetto culturale diffuso e praticato dall’ente;

d) la diffusione di messaggi promo – pubblicitari, anche attraverso una struttura a rete ed eventualmente con la collaborazione di altre organizzazioni e sistemi tecnologici di avanguardia;

e) la promozione della formazione dei cittadini attraverso iniziative sociali, artistiche, culturali e ricreative, attuando tutte quelle forme di attività dirette ad accrescere le loro capacità morali e intellettuali, sollecitando lo sviluppo della vita associativa e favorendo lo scambio di idee, esperienze e conoscenze fra i soci;

f) lo sviluppo e l’organizzazione di eventi socio-culturali e ricreativi nonché tutte le attività di supporto relative all’organizzazione delle manifestazioni.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro:

g) svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di teatri, scuole di formazione, spazi, strutture, impianti e attrezzature pubbliche e private, abilitate ad ospitare eventi connessi alla diffusione e della cultura artistica, musicale e teatrale, alla pratica delle attività ricreative, sociali e culturali nonché lo svolgimento di attività didattica e di laboratorio per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento dello svolgimento delle suddette attività culturali, sociali e ricreative;

i) individuare spazi e luoghi associativi dove promuovere le iniziative dell’Associazione e delle Associazioni o degli Enti collettivi che aderiscono ad essa;

l) organizzare corsi di formazione inerenti alle arti canore, musicali, del teatro, del cinema e della coreografia o di altre forme artistiche, promuovere sperimentazioni di e-learning anche multilingue, in collegamento con esperienze italiane ed internazionali;

m) organizzare manifestazioni, concerti, serate danzanti, festival, fiere, attività teatrali e culturali, con particolare riferimento alla diffusione dell’arte;

n) svolgere attività di produzione editoriale, pubblicando libri, riviste, ecc., per conto proprio e/o di Enti pubblici e privati;

o) incentivare scambi culturali, gemellaggi con altri enti italiani e stranieri.

L’Associazione si potrà avvalere: della collaborazione di professionisti, di docenti di dizione e di lingue straniere, canto e teatro e di altre attività nell’ambito artistico e della comunicazione, degli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni; della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Se del caso, l’Associazione, a mero scopo di autofinanziamento e senza fini di lucro, potrà esercitare attività commerciali nel rispetto delle relative disposizioni di legge.

L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

L’Associazione potrà inoltre aderire ad altre associazioni o società aventi finalità analoghe alle proprie. L’Ente inoltre non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Tra i requisiti degli aspiranti associati non è necessaria la maggiore età, o l’essere o meno cittadini italiani. Inoltre non sono richiesti specifici titoli di studio, ma certamente la condivisione degli scopi della nostra associazione. Non saranno presi in considerazione aspiranti soci con condanne penali passate in giudicato, in particolare per reati incompatibili con le finalità associative e con le attività dell’associazione (in ogni caso non possono essere soci condannati per pedofilia e violenza in genere).

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L’Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni (ove adottati);
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, e nei seguenti altri casi, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)
Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea; Il consiglio direttivo; Il Presidente; Organo di controllo (ove ricorrano le condizioni di legge).

ART. 7 (Assemblea)
L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E’ l’organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altro mezzo idoneo, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

L’assemblea:

• determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

• approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

• delibera sull’esclusione degli associati;

• delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 8 (Assemblea ordinaria)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 9 – (Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 10 (Consiglio Direttivo)
L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio; – deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

– stipulare accordi di collaborazione con organizzazioni nazionali e internazionali.

L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall’Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 (Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 (Organo di controllo)
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L’organo di controllo, ove nominato:

• vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

• vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

• esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 (Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 (Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16 (Bilancio di esercizio)
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 17 (Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • registro dei volontari, (ove esistenti) che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità facendone richiesta scritta e motivata almeno 20 giorni prima.

ART. 18 (Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Assicurazione dell’Associazione)
L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

ART. 22 (Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Contact us with WhatsApp